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Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica (art. 167del Dlgs. 42/04 e smi e dal DPR n.31/2017) presenta apposita domanda al SUAPE ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Si pronuncia sulla domanda previo parere della Commissione per la qualità architettonica e del Paesaggio e del parere vincolante della Soprintendenza. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Autorizzazioni paesaggistiche relativa all’intervento da realizzare in Via Fog. part. sub - Ditta /Sig.
-Sanzioni per danno ambientale €
-Diritti di Segreteria €